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La Legge di stabilità 2016 ha previsto per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% (c.d. “super ammortamento”) in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (art. 1, commi da 91 a 94 e 97, legge n. 208/2015).
Successivamente, l’agevolazione è stata estesa anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, 30 giugno 2018, ma solo in presenza di accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31 dicembre 2017 e contemporaneo versamento, entro tale data, di un acconto del 20% (art. 1, commi 8, 12 e 13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. “Legge di bilancio 2017”).
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto un beneficio riconoscendo per gli investimenti, effettuati nel 2017 (o entro il 30 giugno 2018 se, entro il 31 dicembre 2017, l’ordine è stato accettato dal fornitore ed è stato versato un acconto del 20%), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 una maggiorazione del costo di acquisizione del 150% (c.d. “iper ammortamento”), consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto (art. 1, commi 9-13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. “Legge di bilancio 2017”).
Con la conversione in legge del decreto Sud (D.L. n. 91/2017), è stato spostato in avanti di 3 mesi, dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018, il termine ultimo di consegna dei beni per fruire dell’iper ammortamento. In seguito alla proroga, quindi, le imprese possono godere della maggiorazione del 150% anche per i beni consegnati entro il 30 settembre 2018, a condizione però che entro la data del 31 dicembre 2017 siano rispettate le predette condizioni (contratto firmato e pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
Resta, invece, confermato al 30 giugno 2018 l’extra time per il super ammortamento.
In merito all’applicazione della proroga al 30 settembre 2018 l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione 24 ottobre 2017, n. 132/E in risposta ad un interpello di un contribuente.
In particolare, si è affrontato la questione derivante dalla prassi secondo cui gli investitori potrebbero adottare i seguenti comportamenti:
A. entro il 31 dicembre 2017, effettuazione dell’ordine – con relativa accettazione da parte del fornitore – e versamento di un acconto del 20% del costo di acquisizione per “bloccare” il bene;
B. dopo tale data, scelta della forma tecnica più consona al proprio investimento ossia:
1. acquisizione diretta dal fornitore oppure
2. acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del bene da parte di una società di leasing; in quest’ultimo caso l’investitore potrebbe alternativamente:
a. compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;
b. ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.
Mentre non ci sono dubbi riguardo all’applicazione dell’agevolazione nel caso B.1. in quanto sono rispettati i requisiti minimi previsti dalla legge (relativi all’ordine e all’acconto minimo), lo stesso non può dirsi per l’ipotesi B.2., in cui la scelta per l’acquisizione del bene tramite locazione finanziaria viene effettuata dopo il 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato l’ordine e il versamento dell’acconto minimo ad un soggetto diverso dal locatore.
Tale ipotesi, tra l’altro, non è contemplata dalla circolare 30 marzo 2017, n. 4/E che ha chiarito la disciplina di cui si discute.
L’Agenzia nella risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 ha precisato che, per applicare la proroga, in caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:
i) sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e
ii) avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento).
Il caso oggetto di interpello, invece, riguarda la possibilità di fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
Secondo l’Agenzia, anche in tal caso, occorre il rispetto del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi.
Pertanto:
• nell’ipotesi di cui al punto B.2.a. (compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing), l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Ciò in quanto alla data prevista dalla norma esiste sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore ed è irrilevante che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone;
• nell’ipotesi di cui al punto B.2.b. (restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato), per le medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore può, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che:
o in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto;
o venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.