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1) Riammissione per coloro che, essendo stati ammessi alla rottamazione, non hanno pagato le rate scadute
2) ammissione per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016 e sono stati esclusi perché non hanno saldato tali carichi entro il 31 dicembre 2016
3) apertura per i carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Sono queste le tre nuove possibilità per definire i carichi pendenti con l’agente della riscossione introdotti dal decreto collegato alla Legge di bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) .
Infatti, la Manovra 2018 riapre ed estende la rottamazione prevista dal decreto collegato alla manovra dello scorso anno (D.L. n. 193/2016).
Tale operazione ha avuto un enorme successo per cui si tenta di bissarlo agendo su due distinti piani:
– da un lato, si cerca di far rientrare coloro i quali, per vari motivi, non hanno potuto accedere alla prima edizione della rottamazione (che, come noto, ha interessato i ruoli dal 2000 al 2016);
– dall’altro, si estende l’agevolazione anche ai ruoli del 2017 e precisamente a quelli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Resta, comunque, immutato l’impianto normativo della procedura.
Pertanto, il riferimento è sempre alla disciplina contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 che resta ancora valido per capire sia l’aspetto procedurale che le conseguenze derivanti dall’adesione alla definizione agevolata.
La vera e propria novità, invece, riguarda la nuova tempistica di adesione (e versamento) oltre a qualche lieve ritocco e adeguamento della procedura per renderla compatibile con le nuove scadenze.