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La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto la possibilità, per i contribuenti che si trovano nella c.d. no tax area di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Si tratta di spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (termine così fissato dalla legge di bilancio 2017 – Legge n. 232/2016) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
In attuazione di tale norma l’Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione del credito di cui si discute.
Successivamente, sull’agevolazione è intervenuto il D.L. n. 50/2017 (c.d. “manovra correttiva”) con due modifiche:
– l’ampliamento fino al 31 dicembre 2021 dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta;
– la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, diversi dai fornitori, i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini.
In particolare, relativamente al primo punto, viene previsto che i soggetti incapienti (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (in luogo del previgente 31 dicembre 2017) per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
Tra gli interventi interessati sono compresi quelli che danno luogo alle detrazioni maggiorate del 70% nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e del 75% in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (art. 14, comma 2-quater, D.L. n. 63/2013).
E’ stato previsto, inoltre, la possibilità di cedere il credito d’imposta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le modalità attuative della norma sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017.