È prevista una tassazione agevolata sulle somme erogate ai dipendenti del settore privato quale premio di risultato (art. 1, commi 183-189, Legge n. 208/2015 e art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016).
In particolare, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2018 (periodo d’imposta 2017) la disciplina interessa dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.
Le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali sono agevolabili entro i limiti che a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente:
- non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018);
- fino a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
Per i contratti stipulati successivamente al 24 aprile 2017, il limite è stato fissato a 3.000 euro anche in caso di imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (art. 55, D.L. n. 50/2017).
Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
Si tratta, in definitiva, di una agevolazione con cui si punta a potenziare l’accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.
L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per illustrare il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 ed, inoltre, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa emersi in questo periodo di applicazione, rinviando per il resto a quanto già illustrato con la circolare n. 28/E del 2016.