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Entro il prossimo 31/01, gli autotrasportatori che intendono beneficiare del credito d’imposta relativo al c.d “caro petrolio”, riferito al periodo 01/10-31/12/2013, sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti UE non tenuti alla presentazione di Unico). Detto credito d’imposta, è liberamente utilizzabile in compensazione in F24, oppure può essere richiesto a rimborso. Tuttavia, la mancata presentazione dell’istanza nel suddetto termine non comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale.