La manovra correttiva 2017 (art. 4, D.L. n. 50/201) ha introdotto una nuova disciplina fiscale in materia di locazioni brevi.
Le locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui sopra.
A decorrere dal 1° giugno 2017, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data è possibile optare per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, con l’aliquota del 21%, così come già previsto per le locazioni tradizionali.
Inoltre, viene previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare sono obbligati:
– ad effettuare e versare una ritenuta del 21% se incassano i canoni di locazione o intervengono nell’incasso;
– ad effettuare i relativi adempimenti fiscali (rilascio del modello CU e presentazione del modello 770);
– a comunicare annualmente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite.
L’obbligo di effettuare e versare la ritenuta, però, è stato reso effettivo a partire dal 12 settembre 2017 e, quindi, il primo versamento si è avuto il 16 ottobre.
Sulle novità di cui si discute si è espressa l’Agenzia delle entrate che ha pubblicato la circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E con alcuni importanti chiarimenti.