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A partire dal 1° giugno 2017 è in vigore una nuova disciplina fiscale sulle c.d. locazioni brevi che prevede l’applicazione di un’imposta con l’aliquota del 21%, così come già previsto per le locazioni tradizionali (art. 4, D.L. n. 50/2017).
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Nel caso in cui nella stipula del contratto, sempre che sia avvenuta a partire dal 1° giugno 2017, intervengano intermediari sono previsti particolari adempimenti e precisamente:

  • trasmettere, con cadenza annuale, i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite;
  • operare (e versare, entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il codice tributo 1919) all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 21% sul relativo ammontare;
  • rilasciare la Certificazione Unica (modello CU) e trasmettere il modello 770.

Con riferimento all’adempimento riportato nel primo punto (comunicazione annuale) gli intermediari che sono intervenuti nella conclusione di contratti di locazione breve o, comunque, nel pagamento, devono trasmettere alcuni dati relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017.
La scadenza, in origine fissata al 2 luglio 2018 (la data originaria è il 30 giugno, ma quest’anno cade di sabato), è stata prorogata al 20 agosto 2018 dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 giugno 2018.