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Anche nel processo tributario vale la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ. e, pertanto, in applicazione della stessa, l’Amministrazione Finanziaria, che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. In presenza, quindi, di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi d’indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all’Amministrazione Finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione.