I contribuenti forfettari ex articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015 godono ai fini previdenziali di una importante misura agevolativa. I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/1990. Usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti: sono tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfettaria, applicando le aliquote contributive ordinarie; non devono versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”). Il disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede la modifica di tale misura agevolativa in quanto secondo le nuove norme sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività la contribuzione dovuta ai fini previdenziali verrà “ridotta del 35 per cento”.