Pur essendoci ancora alcune statuizioni della Corte, che, senza apparente consapevolezza del contrasto, riprendono un orientamento smentito dalle Sezioni Unite, bisogna confermare il principio secondo cui, anche in caso di estinzione delle società, il successore (nel caso di specie, il socio) che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore. E se il limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò potrebbe eventualmente riflettersi solo sul requisito dell’interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del medesimo socio. Bisogna quindi escludere che una Società estintasi a seguito di cancellazione possa mantenere la legittimazione processuale anche a mezzo del suo liquidatore, dovendosi ritenersi sussistente la sopravvenuta legittimazione processuale dei soci a titolo successorio.