A partire dal 16 aprile 2018 i contribuenti (o i loro delegati) potranno accedere al servizio reso disponibile dall’Agenzia delle entrate per visualizzare la propria dichiarazione precompilata.
In vista di tale data, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti dopo aver ricevuto il parere favorevole del Garante della privacy.
In particolare, il 9 aprile 2018, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
- n. 76047/2018, che ha confermato, salvo alcune novità, le modalità di accesso ai modelli 730 precompilati previste dal precedente provvedimento n. 69483 del 2017;
- n. 76048/2018, che ha confermato, quasi del tutto, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione dei modelli 730 precompilati, già stabilite dai provv. del 2016 n. 123325 e n. 142369.
Con riferimento al primo provvedimento, oltre alle conferme di quanto già disposto in passato, l’Agenzia delle entrate informa che renderà disponibili alcune nuove tipologie di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, la cui trasmissione è avvenuta per la prima volta quest’anno.
Ci si riferisce alle spese per la frequenza degli asili nido e alle erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi particolari scopi statutari.
Inoltre, altre novità interessano le modalità di accesso alla dichiarazione da parte dei CAF e professionisti.
Infatti, è previsto che i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare le richieste di download dei documenti, in relazione ai singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione, oltre che con le proprie credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia, anche con una CNS o un’identità SPID.
Da segnalare anche la modifica al riferimento temporale dei dati dichiarativi (ora viene stabilito all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene presentata la dichiarazione precompilata, invece che al secondo anno precedente) che i soggetti deleganti devono indicare nella richiesta per accedere al modello 730 precompilato del contribuente delegante.
Infine, sempre con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, un’ultima novità riguarda l’introduzione, in via sperimentale, della possibilità di accedere alle dichiarazioni precompilate in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF.
Tale possibilità, però, dovrà essere regolamentata da un’apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e i CAF che aderiscono alla sperimentazione.
Invece, in relazione all’utilizzo dei dati relativi alle spese, la principale novità consiste nella possibilità, per i contribuenti, di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi.
In particolare, il contribuente, riguardo ai dati delle spese sanitarie ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione, può modificare le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.
A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi – determinati anche sulla base della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a carico nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse con finalità assistenziali – aggregati in base alle tipologie di spesa, che vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.