Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i chiarimenti sulle nuove regole per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Infatti, le regole sono cambiate a seguito delle disposizioni introdotte dalla manovra correttiva 2017 (art. 2 D.L. n. 50/2017).
In particolare, l’intervento del Legislatore si è avuto su due fronti:
- sul piano sostanziale con la modifica apportata all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati;
- sul piano degli adempimenti contabili, modificando la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, l’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 concernente il termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.
Volendo sintetizzare, è stato previsto che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA avviene con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto.
Quindi, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA è stato, di fatto, anticipato di due anni.
La detrazione va esercitata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa allo stesso anno in cui il diritto è sorto.
L’altra novità, come accennato, riguarda i termini di registrazione.
Infatti, è stato previsto che la registrazione delle fatture d’acquisto (e bollette doganali) deve essere effettuata:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.
In seguito all’intervento normativo in commento, quindi, risultano invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto alla detrazione, che resta ancorato all’esigibilità dell’imposta (momento di effettuazione dell’operazione), mentre è stato ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Tale termine è individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Per quanto riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni è previsto che esse si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Quindi, la nuova disciplina non riguarda i documenti emessi sino al 31 dicembre 2016 (in particolare nel 2015 e 2016) per i quali la detrazione non è stata ancora esercitata.