l D.Lgs. n. 219/2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”. La modifica riguarda due aspetti: da un lato viene aggiunto, unitamente agli atti e documenti, il riferimento alle “scritture contabili”; dall’altro, si chiarisce che il termine massimo ivi previsto riguarda non solo la conservazione, ma anche l’utilizzazione di tali atti. Pertanto, il decorso di tale termine massimo preclude definitivamente la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.