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Per la cedolare secca, il legislatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta del 10% (dal 2018 15%), in luogo di quella ordinaria del 21%, per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in quei comuni in cui vi è carenza di disponibilità abitativa. In un recente chiarimento, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la predetta aliquota ridotta è da intendersi applicabile anche a quei contratti a canone concordato c.d. di tipo “transitorio” purché stipulati nei predetti comuni.