Il 30 novembre 2017 scade il termine per il versamento degli acconti sulle imposte dei redditi per l’anno 2017.
Si tratta del secondo acconto (o primo ed unico per alcuni contribuenti) relativo non solo all’IRPEF, l’IRES, e l’IRAP, ma anche per le altre imposte sostitutive che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi.
La misura complessiva dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2016.
Il riferimento è all’imposta indicata nella dichiarazione dei redditi (Quadro RN del Modello Redditi PF/2017 e SC/2017).
Invece, per la cedolare secca sugli affitti l’acconto è pari al 95% dell’imposta 2016.
E’ possibile optare oltre che per il calcolo con il metodo storico, ma anche con quello previsionale.
In quest’ultimo caso, però, occorre fare molta attenzione.
Infatti, è importante però che non si verifichi la c.d. “incapienza dell’imposta” in quanto per il Fisco l’acconto versato anche con il metodo previsionale deve essere esattamente pari al 100% delle imposte effettivamente dovute per quell’anno di imposta.
Quest’anno, oltre alle consuete regole, occorre tenere conto di alcuni importanti fattori che intervengono, in alcuni casi, complicando notevolmente i calcoli.
Ad esempio, per i soggetti che applicano l’agevolazione ACE occorre tener conto delle modifiche introdotte, in corso d’anno, con il D.L. n. 50/2017 e con il D.M. 3 agosto 2017.
Inoltre, sui calcoli pende l’incognita delle modifiche all’IRI contenute nelle Legge di bilancio 2018 che, se dovesse essere confermate, farebbero slittare di un anno il regime speciale costringendo colo che confidavano su una applicazione già durante il 2017, a rivedere i calcoli.
Altre complicazioni sorgono per i contribuenti minori per i quali, dal 2017, c’è l’obbligo di applicare il principio di cassa.
Infine, all’atto dei versamenti occorre tenere conto anche delle nuove regole sulle compensazioni orizzontali introdotte dal D.L. n. 50/2017.